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La proposta di
acquisto condizionata alla concessione del mutuo
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"Nel
Settembre
2010 ho sottoscritto una proposta d'acquisto per un appartamento.
L'agenzia ha precisato che la proposta è
“legata alla concessione del mutuo” e che, in caso di non concessione,
la caparra verrà restituita. Nel periodo di attesa per la concessione,
ho versato un'altra cifra alla firma del preliminare. Successivamente,
dopo circa un mese, la banca mi ha comunicato la negazione del mutuo.
A
questo punto
chiedo:
Ho
diritto in sedi
opportune di richiedere la restituzione della caparra versata con la
proposta d'acquisto e della seconda somma versata in preliminare?
Grazie,
Dino
da Forte dei
Marmi (Lucca)"
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La questione
prospettata riguarda una proposta di acquisto sottoposta a
condizione sospensiva, dove la condizione è costituita dall’erogazione
del mutuo da parte della Banca.
In via generale,
l’accordo stipulato tra le parti diventa pienamente
efficace e vincola le parti alla sua esecuzione nel momento in cui chi
fa l’offerta viene a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. Si
tratta del principio della conclusione del contratto disciplinato
dall’art. 1326 c.c.
Le parti,
tuttavia, possono decidere di rinviare ad un momento
successivo l’inizio dell’efficacia del contratto; si produce, quindi,
subito il vincolo contrattuale, ma la sua efficacia è subordinata al
realizzarsi della condizione apposta.
La condizione è
un elemento accidentale del contratto in quanto è
estraneo alla struttura tipica del contratto stesso, le parti possono
decidere o meno di inserirla, una volta inserita diventa, però,
essenziale.
Prima del suo
avverarsi, le parti non sono tenute alla realizzazione
del programma contrattuale, anche se restano comunque impegnate dal
negozio e, in virtù del principio dell’esecuzione secondo buona fede di
cui agli art. 1375 c.c. e 1358 c.c. e del divieto di
impedirne l’avveramento ex art 1359 c.c., sono comunque tenute a
salvaguardare – nei limiti dell’apprezzabile sacrificio –
l’interesse della controparte.
Con la
condizione sospensiva gli effetti del contratto si producono a
decorrere dall’avveramento della condizione e retroagiscono sino al
momento della conclusione.
In pendenza
della condizione sospensiva l’acquirente non può esercitare
il diritto ma può compiere atti conservativi (ma l’atto di
trasferimento resta subordinato alla condizione).
La condizione
deve essere lecita e possibile. La condizione illecita
rende nullo il contratto cui è apposta. La condizione impossibile rende
nullo il contratto.
Inoltre, in
pendenza di condizione sospensiva, non matura, a carico
dell’acquirente del diritto, alcuna prescrizione secondo quanto
disposto dall’art. 2935 c.c..
La condizione
sospensiva viene inserita nella proposta di acquisto per
sospenderne la validità, nei casi in cui il proponente abbia la
necessità, per esempio, di richiedere un mutuo, in questo modo,
nell’attesa che il mutuo venga concesso, può comunque procedere
all’acquisto evitando di perdere l’immobile che desidera acquistare.
La condizione
sospensiva apposta all’accordo (poi trasfusa anche nel
contratto preliminare) implica che il contratto stesso non diventa
efficace fino a quando non si verifica la condizione prevista, nel caso
in esame la concessione del mutuo.
La figura del
contratto condizionale è disciplinata dall’art. 1353 c.c.
che prevede che le parti possono subordinare l’efficacia o la
risoluzione del contratto o di un singolo patto ad un avvenimento
futuro e incerto (la banca concederà il mutuo?).
Condizionando
l’acquisto di un immobile all’ottenimento del mutuo, il
contratto sottoscritto si perfezionerà solamente se il finanziamento
viene concesso.
Se la condizione
non si verifica il contratto è inefficace fin dal
momento della sua stipulazione. Ciò comporta che l’eventuale caparra
dovrà essere restituita e l’agenzia immobiliare non avrà diritto alla
provvigione.
Pertanto, la
proposta di acquisto (e il successivo contratto
preliminare) stipulata dal Signor Dino è divenuta inefficace in quanto
la banca non gli ha concesso il mutuo (non si è realizzata la
condizione sospensiva), egli ha perciò diritto alla restituzione della
caparra versata e per gli stessi motivi avrà diritto alla restituzione
dell’ulteriore acconto versato.
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MutuoSulWeb.it,
12 luglio 2011
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