.
.
.
.
.
|
.
Guida al mutuo | Acquisto,
sostituzione, surroga, liquidità
.
Quattro strade per avere un
nuovo mutuo con una rata più conveniente
Quali
sono le alternative se le condizioni del nostro mutuo non ci convincono
più? Ma soprattutto, come muoversi? Tanto più che nel 2010 il Consiglio
di Stato è intervenuto in materia, sottolineando la scarsa chiarezza
sulle procedure indicate dalla normativa originaria. Se invece le rate
stanno diventando insostenibili si sappia che è ancora possibile
sospenderle temporaneamente o accedere al fondo di solidarietà (si
vedano gli articoli sotto).
Più chiarezza
Nella sentenza
9322/2010 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dell'Autorità
garante della concorrenza nei confronti di alcuni istituti bancari. I
comportamenti delle banche ritenuti scorretti dall'Antitrust si
sostanziavano nell'aver proposto ai clienti la sostituzione senza aver
però evidenziato la possibilità di surroga che non comportava costi
aggiuntivi. Secondo i giudici di palazzo Spada era tuttavia
l'originario testo della legge 40/2007 a presentare la normativa in
modo lacunoso, quindi nessuna colpa era addebitabile agli istituti
bancari. Infatti solo con due successivi correttivi alla legge si
poteva dire concluso l'iter delle procedure sulla portabilità. Oggi il
risparmiatore insoddisfatto del mutuo sottoscritto si trova innanzi a
regole più lineari e può più agevolmente muoversi tra portabilità
(surroga), sostituzione e rinegoziazione del mutuo. Ma ecco una sintesi
delle alternative e dei passi da compiere (si veda anche l'infografica
realizzata sulla base delle indicazioni di www.pattichiari.it).
«Migrazione»
L'operazione
di portabilità o surroga è il trasferimento del mutuo da una banca a
un'altra (articolo 8 Dl 7/2007 convertito in legge 40/2007). Queste le
linee guida emanate dall'Abi: prima il cliente deve verificare sul
mercato le migliori condizioni offerte, individuando la banca con cui
effettuare l'operazione. Poi richiederà alla nuova banca di effettuare
la surroga (senza quindi doversi rivolgere alla banca originaria). A
questo punto la banca subentrante, tramite una procedura interbancaria
elettronica, comunica all'istituto originario la data di
formalizzazione dell'operazione e richiede contestualmente di
trasmettere l'importo del debito residuo del cliente sino a quella
data. Entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta da
parte della banca originaria, sia quella subentrante sia il cliente
devono conoscere le informazioni necessarie e fissare la data di
trasferimento del mutuo.
La "subentrante" procede al
perfezionamento dell'operazione mediante la stipula del contratto di
mutuo e alla richiesta di annotazione (articolo 2843, codice civile)
del trasferimento a suo favore della garanzia ipotecaria
precedentemente iscritta. L'operazione di portabilità deve completarsi
entro 30 giorni dalla data della richiesta: trascorso tale termine, il
cliente ha diritto a richiedere alla banca originaria un risarcimento
pari all'1% del valore del mutuo da trasferire, per ciascun mese o
frazione di mese di ritardo. Con la portabilità il cliente non deve
sopportare alcun costo di spese notarili o di penali per l'estinzione
anticipata, tuttavia può cambiare il tipo di tasso o la durata, ma non
il capitale residuo.
Estinzione e riaccensione
Con la
sostituzione, invece, si ha l'opportunità di estinguere il vecchio
mutuo accendendone uno nuovo presso un'altra banca, di importo maggiore
rispetto al precedente e a migliori condizioni. Dunque affinché
l'operazione sia vantaggiosa è necessario che il risparmio prodotto
dalla riduzione del tasso di interesse sia maggiore delle spese di
sostituzione. Infatti, l'operazione può comportare l'applicazione di
penali per l'estinzione anticipata di mutui accesi prima del 2 febbraio
2007. Inoltre, possono esserci spese notarili o per l'iscrizione della
nuova ipoteca sull'immobile o per l'istruttoria, perizia e spese
assicurative della nuova pratica.
Condizioni riviste
La terza
alternativa non prevede il cambio di banca, ma solo un accordo tra
banca e cliente. Il contratto originario resta valido ma cambiano
alcune condizioni come ad esempio il tasso di interesse o la durata.
Insomma, un'operazione semplice che consente al cliente di adeguare il
rimborso a condizioni più in linea con la sua condizione
economico-finanziaria. Quindi ci si può rivolgere alla propria banca
concordando la variazione della tipologia del mutuo, il tasso
d'interesse applicato o la durata. La legge 244/2007 consente al
cliente di rinegoziare il mutuo senza l'onere di spese bancarie,
sottoscrivendo semplicemente una scrittura privata anche non
autenticata (ossia senza l'assistenza di un notaio). Dal maggio 2008
esiste una convenzione (tra Abi e governo) che consente al cliente di
rinegoziare il proprio mutuo a tasso variabile in un mutuo a rata fissa
(limitatamente ai finanziamenti a tasso variabile sottoscritti per la
prima casa prima del gennaio 2007). Così, si avrà la trasformazione del
mutuo ipotecario originario in rata fissa parametrata ai tassi di
interesse applicati nel 2006. La differenza tra quanto dovuto con il
mutuo iniziale e quello rinegoziato andrà accantonato in un conto di
finanziamento accessorio intestato al cliente, sul quale si applicherà
un tasso fisso pari al tasso Irs a 10 anni più uno spread dello 0,50
per cento. Alla scadenza del mutuo originario se il residuo del conto
accessorio è negativo si allunga la durata del mutuo, con una rata
fissa sino all'estinzione; se invece i tassi dovessero scendere sino ad
azzerare il conto accessorio, il mutuo originario terminerà alla
scadenza naturale.
Il mercato
MATTONE AMATO
Se da un lato
il mercato economico finanziario non agevola le famiglie nella crescita
della ricchezza netta, dall'altro il mattone rimane l'investimento
preferito: un recente studio di Banca d'Italia stima che nel primo
semestre 2010 la ricchezza delle famiglie sarebbe calata dello 0,3% in
termini nominali, in seguito alla diminuzione delle attività
finanziarie e all'aumento delle passività, in particolare per
l'accensione di mutui per l'acquisto della prima casa. La tendenza è
confermata dall'Abi che nel rapporto di dicembre sottolinea che i
finanziamenti bancari nei primi dieci mesi dell'anno sono cresciuti
dell'8,2%, concentrandosi nel mercato dei mutui per l'acquisto di
immobili.
INTERVENTI
La misura della sospensione temporanea
del mutuo, secondo i dati dell'Abi ha interessato, fino a settembre
2010, quasi 31mila clienti per un debito residuo di 4 miliardi di euro.
Sempre secondo rilevazioni Abi le surroghe e le sostituzioni
rappresentano circa il 32% dell'erogato,
|